Truffa aggravata per i furbetti del cartellino videoripresi a distanza

 

La Cassazione dice stop ai fannulloni. È lecito l’uso di videoriprese per controllare l’eventuale falsificazione degli orari di entrata e di uscita dei lavoratori. Infatti, le garanzie dello Statuto dei lavoratori non si applicano quando il datore, mediante le apparecchiature, verifica un reato, in questo caso una truffa. Ma non basta: il principio è valido anche quando non sussiste l’obbligo di timbrare il cartellino o il badge ma solo il foglio presenze.
La seconda sezione penale ha però confermato l’intero impianto accusatorio spiegando che in tema di apparecchiature di controllo dalle quali derivi la possibilità di verificare a distanza l’attività dei lavoratori, le garanzie procedurali previste dall’art. 4, secondo comma, dello Statuto dei lavoratori non trovano applicazione quando si procede all’accertamento di fatti che costituiscono reato. Tali garanzie riguardano solo l’utilizzabilità delle risultanze delle apparecchiature di controllo nei rapporti interni, di diritto privato, fra datore di lavoro e lavoratore; la loro eventuale inosservanza non assume pertanto alcun rilievo nell’attività di repressione di fatti costituenti reato, al cui accertamento corrisponde sempre l’interesse pubblico alla tutela del bene penalmente protetto, anche qualora sia possibile identificare la persona offesa nel datore di lavoro.

Corte di cassazione – Sezione II penale – Sentenza 1° agosto 2016 n. 33567

 

2018-01-18T16:56:26+01:00 16 Settembre 2016|